di Giorgio Gavelli
Iscrizione in bilancio al netto dell’acconto non versato e molta attenzione nella compilazione della dichiarazione, con un occhio al limite del massimale di aiuto imposto al Temporary Framework dalla Commissione Ue. Sono le variabili che compongono “l’equazione Irap 2020”, che le imprese stanno affrontando dal lato contabile e fiscale. Si tratta dei soggetti che sono stati esonerati dal Dl Rilancio dal versamento del primo acconto Irap 2020 (oltre che del saldo 2019), con la precisazione che tale primo acconto «è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta». Stiamo parlando, quindi, delle imprese diverse da quelle di assicurazione, dalle Pa, dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione (articolo 162-bis del Tuir) con ricavi (articolo 85, comma 1, lettera a e b, del Tuir) non superiori a 250 milioni nel periodo d’imposta precedente al 19 maggio 2020.
L’Irap di competenza 2020 va contabilizzata al netto dell’acconto cancellato. Questo importo costituisce un minor costo di periodo che alleggerisce la voce “imposte” del conto economico, diversamente dal secondo acconto, il quale è stato già versato o verrà versato – salvo novità – entro il 30 aprile per i soggetti a ciò ammessi dagli articoli 9-quinquies, comma 1, e 13-quinquies, comma 2, del Dl 137/2020 convertito, oltre al precedente articolo 98 del Dl 104/2020.
Tuttavia, il calcolo del primo acconto da “stornare” dall’Irap di competenza non è intuitivo e deve seguire le regole della circolare 27/E/2020. Di fatto non si può avere certezza di tale importo finché non è stato completato il calcolo dell’Irap teoricamente dovuta per il 2020. Per determinare l’acconto cancellato dal legislatore si applica il metodo storico e si calcola il 40% dell’imposta 2019 (soggetti non Isa) o il 50% di essa (soggetti Isa), a meno che l’imposta dovuta nel 2020 si riveli inferiore a quella del 2019 (saldo non versato compreso). In tal caso la base di calcolo non è più l’imposta storica 2019 ma quella 2020. In sostanza, l’acconto da scomputare è costituito dal minore tra quello determinato su base storica e quello calcolato con i dati effettivi 2020. Questo importo non è un costo perché non è stato pagato e non verrà versato neppure in sede di saldo. È evidente il vantaggio di chi versa nel 2021 il secondo acconto 2020: può liquidare il secondo acconto nella misura esatta richiesta, evitando di finire a credito.
Le istruzioni alla dichiarazione Irap 2021 traducono così le indicazioni della circolare 27/E/2020:
- a) rigo IR25, colonna 2, in cui indicare l’ammontare del primo acconto “figurativo”, non versato in applicazione dell’articolo 24 del Dl 34/2020, il quale non può mai eccedere il 40% ovvero il 50% (se il contribuente applica gli Isa) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d’imposta 2020;
- b) rigo IR25, colonna 3, in cui riportare gli acconti versati o compensati in F24, compresi gli importi di colonna 2.
Poiché le deduzioni Ires relative all’Irap (articolo 6 del Dl 185/2008 e articolo 2 del Dl 201/2011) dipendono dall’Irap concretamente versata, le imprese – oltre a tener conto come sempre dell’eventuale posizione creditoria emergente a saldo 2020 – dovranno considerare che (nei casi previsti) il saldo 2019 e il primo acconto 2020 non sono stati versati, per cui non concorrono a determinare la base di calcolo delle deduzioni.